Il procedimento normativo è normato dall’art. 289 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) in due differenti modalità:

1. la procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita dall’art. 294.

2. nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale

Procedimento normativo ordinario

Commissione (iniziativa): presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio;

Parlamento (prima lettura): approva un testo e lo trasmette al Consiglio

Consiglio (prima lettura): a. approva lo stesso testo (l’atto si considera adottato);

                                                b. approva il testo con emendamenti e lo trasmette al Parlamento

Commissione: illustra la sua posizione al Parlamento

Parlamento europeo (seconda lettura): a. approva lo stesso testo o non si pronuncia entro 3 mesi (l’atto è adottato)

                                                                        b. respinge il testo (l’atto si considera non adottato)

                                                                        c. approva emendamenti e il testo torna al Consiglio e alla Commissione.

Commissione: formula un parere sugli emendamenti del Parlamento

Consiglio (seconda lettura): a. approva tutti gli emendamenti del Parlamento, all’unanimità in caso di parere negativo della Commissione (l’atto si considera adottato)

                                                    b. non approva tutti gli emendamenti del Parlamento e viene convocato un comitato di conciliazioone

Comitato di conciliazione Parlamento / Consiglio (con la partecipazione della Commissione): a. approva un progetto comune entro sei settimane (l’atto deve essere adottato da Parlamento e consiglio in terza lettura)

                                                                                                                                                                           b. non approva un testo comune (non adottato)

Procedimento normativo speciale (es. art. 113 Tfue)

“Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni di concorrenza”